Il presente testo è stato esaminato e approvato dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana nella sessione del 22-24 marzo 2021.

Art. 1
Natura e sede

1.La fondazione di religione “Missio” (di seguito brevemente denominata “Missio”) è persona giuridica canonica pubblica eretta con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in data 31 gennaio 2005. Essa ha sede in Roma.

Art. 2
Scopi

  1. “Missio” ha lo scopo di sostenere e promuovere, anche in collaborazione con altri enti e organismi, la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana, con particolare attenzione alla missio ad gentes e alle iniziative di animazione, formazione e cooperazione tra le Chiese.
  2. In particolare, è compito della fondazione:
    a) promuovere nella Chiesa italiana la coscienza dell’universalità missionaria;
    b) favorire iniziative di sostegno all’evangelizzazione dei popoli;
    c) stimolare i contatti di scambio e cooperazione missionaria fra le Chiese;
    d) coordinare a livello nazionale l’animazione delle attività di cooperazione missionaria suscitate e sostenute dalle Chiese particolari;
    e) realizzare iniziative di formazione dei missionari prima della loro partenza, durante il periodo del loro servizio e al rientro definitivo in Italia;
    f) sostenere i missionari italiani impegnati nei paesi di missione;
    g) curare le attività della Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Italia, costituite dalla Pontificia Opera Missionaria della Propagazione della Fede, dalla Pontificia Opera Missionaria di San Pietro Apostolo, dalla Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia o dell’Infanzia Missionaria, dalla Pontificia Unione Missionaria.

Art. 3
Attività

  1. “Missio” può svolgere tutte le attività compatibili con la propria natura e finalizzate direttamente o strumentalmente al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4
Organi

  1. Sono organi di Missio:
    a) la Presidenza;
    b) il Presidente;
    c) il Direttore Generale;
    d) il Tesoriere;
    e) il Consiglio Missionario Nazionale;
    f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5
Presidenza

  1. La Presidenza è formata dal Presidente, da due membri eletti dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e da due membri eletti al proprio interno dal Consiglio Missionario Nazionale.
  2. La Presidenza si riunisce almeno quattro volte l’anno.
  3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente è presieduta dal membro più anziano per età.
  4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.
  5. Il Direttore Generale e il Tesoriere partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il Direttore Generale funge da segretario.
  6. Alle riunioni di programmazione delle attività pastorali partecipano senza diritto di voto i Direttori di sezione e i Segretari nazionali delle Pontificie Opere Missionarie.

Art. 6
Compiti della Presidenza

  1. La Presidenza:
    a) coadiuva il Presidente nell’assolvimento dei compiti previsti dallo statuto;
    b) redige il programma unitario delle attività, che sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio Missionario Nazionale;
    c) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale della fondazione, sentito il Consiglio Missionario Nazionale, e li sottopone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
    d) delibera gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compresi quelli che, per la validità, necessitano, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della licenza della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
    e) in caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Missionario Nazionale, sottoponendoli al medesimo nella prima riunione successiva;
    f) decide circa la destinazione a patrimonio stabile di beni pervenuti in proprietà;
    g) nomina il Tesoriere;
    h) propone alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana i nominativi dei Direttori di sezione;
    i) delibera sul regolamento e sull’assunzione del personale, sull’ordinamento interno degli uffici nonché sull’affidamento di consulenze esterne;
    l) presenta al Consiglio Missionario Nazionale eventuali proposte di modifica dello statuto;
    m) presenta al Consiglio Missionario Nazionale per l’approvazione il regolamento della fondazione e gli eventuali regolamenti delle sezioni.

Art. 7
Presidente

  1. Il Presidente è il Vescovo che presiede la Commissione Episcopale per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese, organo della Conferenza Episcopale Italiana.
  2. Il Presidente:
    a) ha la rappresentanza legale della fondazione;
    b) convoca e presiede le riunioni della Presidenza e del Consiglio Missionario Nazionale;
    c) cura l’esecuzione dei deliberati della Presidenza e del Consiglio Missionario Nazionale;
    d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
    e) tiene i contatti con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e riferisce sull’attività di Missio al Consiglio Episcopale Permanente e all’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana quando ne è richiesto o lo ritenga opportuno;
    f) può delegare l’esercizio di determinate funzioni al Direttore Generale.

Art. 8
Direttore Generale

  1. Il Direttore Generale è il Direttore pro tempore dell’Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Conferenza Episcopale Italiana.
  2. Il Direttore Generale:
    a) dirige l’attività ordinaria della fondazione secondo le direttive della Presidenza e gli indirizzi del Consiglio Missionario Nazionale;
    b) coordina i Direttori di sezione;
    c) esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera f.

Art. 9
Tesoriere

  1. Il Tesoriere è nominato dalla Presidenza.
  2. Il Tesoriere:
    a) amministra il patrimonio della fondazione secondo le direttive della Presidenza;
    b) prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
    c) cura la tenuta dei libri contabili.

Art. 10
Consiglio Missionario Nazionale

  1. Il Consiglio Missionario Nazionale è composto dai membri della Presidenza, dal Direttore Generale e dal Tesoriere, dai Direttori di sezione, dai Segretari Nazionali delle Pontificie Opere Missionarie, da un rappresentante del Centro Unitario per la Formazione missionaria, dal Direttore Responsabile dei periodici della Fondazione, dai Segretari delle Commissioni regionali per la Cooperazione missionaria tra le Chiese, da due rappresentanti della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (CISM), due rappresentanti dell’Unione delle Superiore Maggiori d’Italia (USMI), due rappresentanti della Conferenza degli Istituti Missionari d’Italia (CIMI) e due rappresentanti della Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario (FOCSIV), da un rappresentante della Federazione della Stampa Missionaria Italiana (FESMI), da due rappresentanti del Segretariato Unitario di Animazione Missionaria (SUAM), da sei laici impegnati nei Centri missionari diocesani indicati dagli Incaricati regionali, un delegato della Caritas italiana, un delegato del Servizio per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo della CEI, da un delegato della Fondazione Migrantes, da due rappresentanti delle associazioni e dei movimenti ecclesiali indicati dalla Consulta Nazionale delle Aggregazioni laicali, da esperti (fino a un massimo di cinque) nominati dal Presidente.
  1. Il Consiglio Missionario Nazionale si riunisce almeno tre volte l’anno.
  2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio Missionario Nazionale è presieduto dal Direttore Generale.
  3. Per la validità delle riunioni del Consiglio Missionario Nazionale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei membri.

Art. 11
Compiti del Consiglio Missionario Nazionale

  1. Il Consiglio Missionario Nazionale:
    a) delibera, su proposta della Presidenza, le eventuali modifiche allo statuto, che necessitano dell’approvazione del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana;
    b) approva il regolamento della fondazione e gli eventuali regolamenti delle sue sezioni;
    c) elegge al suo interno due membri della Presidenza;
    d) approva il programma annuale delle attività della fondazione;
    e) esprime un parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo annuale della fondazione;
    f) elabora progetti di animazione, formazione e cooperazione missionaria della Chiesa italiana;
    g) raccoglie e coordina in spirito di comunione le linee pastorali e operative dei molteplici organismi missionari presenti in Italia.
  2. Il Consiglio Missionario Nazionale può articolarsi in commissioni di studio, con il compito di preparare le sessioni plenarie o di approfondire questioni specifiche. Esse sono coordinate da un responsabile, nominato dal Presidente.
  3. Il Consiglio Missionario Nazionale può avvalersi dell’opera di esperti, invitati di volta in volta a prendere parte alle sessioni plenarie o a specifiche commissioni di studio.

Art. 12
Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, il più anziano dei quali funge da presidente.
  3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
    a) garantire la correttezza della gestione amministrativa e accertare la regolare tenuta dei libri contabili nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
    b) controllare le operazioni finanziarie;
    c) redigere e presentare alla Presidenza della fondazione una relazione annuale, che deve essere allegata al bilancio consuntivo da sottoporre alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 13
Sezioni

  1. “Missio” può strutturarsi in sezioni dotate di autonomia operativa, eventualmente dotate di propri regolamenti, per meglio perseguire i propri scopi istituzionali.
  2. La definizione delle sezioni è demandata al regolamento della fondazione. Una di esse è la Direzione Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Italia.
  3. Ciascuna sezione è coordinata da un Direttore, nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, su proposta della Presidenza della fondazione. I loro compiti sono precisati nel regolamento della fondazione medesima.
  4. Il Direttore Nazionale delle Pontificie Opere Missionarie in Italia è nominato dal Prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, a norma degli statuti propri.
  5. L’eventuale nomina di altri chierici a uffici o incarichi stabili, determinati dal regolamento della fondazione, necessita del benestare della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 14
Rapporti con altri organismi

  1. “Missio” mantiene rapporti di intesa e collaborazione con gli organismi nazionali e internazionali di ispirazione cristiana che perseguono finalità e svolgono attività affini ai suoi obiettivi.
  2. Su mandato della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana Missio può curare speciali rapporti con le istituzioni civili, anche al fine di attuare particolari iniziative e servizi.

Art. 15
Rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana

  1. “Missio” mantiene rapporti con gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale Italiana, a norma dello statuto e del regolamento della medesima.
  2. In particolare partecipa a riunioni congiunte indette dal Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana per il coordinamento delle attività.

Art. 16
Approvazione del bilancio e degli atti di straordinaria amministrazione

  1. “Missio” sottopone all’approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di maggio il conto consuntivo annuale.
  2. “Missio” necessita della licenza della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana:
    a) per alienare i beni che fanno parte del patrimonio stabile nonché i beni di valore superiore alla somma minima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del can. 1292 § 1 del codice di diritto canonico;
    b) per porre negozi che possono peggiorare la situazione patrimoniale della fondazione;
    c) per compiere gli atti di straordinaria amministrazione di seguito elencati:
    aa) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata           dalla Conferenza Episcopale Italiana;
    bb) l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
    cc) la mutazione di destinazione d’uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana, determinando il               valore dell’immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente;
    dd) l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla Conferenza       Episcopale Italiana.
  3. Qualora il valore degli atti di cui al comma 2 del presente articolo superi la somma massima fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana, ai sensi del can. 1292 § 1 del codice di diritto canonico, nonché per l’alienazione di beni pervenuti alla fondazione ex voto o preziosi per arte o storia è necessaria anche la licenza della Santa Sede.

Art. 17
Patrimonio

  1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
    a) dalla dotazione iniziale di euro centocinquantamila, messa a disposizione dalla Conferenza Episcopale Italiana;
    b) dagli eventuali acquisti effettuati con proprie disponibilità;
    c) dai beni mobili o immobili destinati a patrimonio stabile con delibera della Presidenza.

Art. 18
Mezzi economici

  1. Per il perseguimento dei propri scopi statutari “Missio” trae i mezzi economici:
    a) dai redditi del proprio patrimonio;
    b) dai proventi delle proprie attività;
    c) da eventuali donazioni, lasciti, legati ed eredità di beni mobili o immobili, salva la loro destinazione a patrimonio stabile deliberata dalla Presidenza o disposta dal sovventore;
    d) dalle oblazioni e dai proventi di raccolte e collette;
    e) dai contributi di soggetti pubblici e privati;
    f) da ogni altra entrata.

Art. 19
Destinazione delle offerte

  1. Le offerte ricevute per un determinato scopo e attraverso raccolte finalizzate devono essere impiegate, anche mediante devoluzione a terzi, rispettandone scrupolosamente la destinazione.

Art. 20
Durata delle cariche elettive

  1. Tutte le cariche elettive durano un quinquennio.
  2. Gli eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. Venendo meno uno degli eletti, l’organo che lo ha indicato provvede all’indicazione del sostituto, che resta in carica sino al compimento del quinquennio in corso.

Art. 21
Estinzione della fondazione

  1. “Missio” si estingue con deliberazione della Presidenza, sentito il Consiglio Missionario Nazionale, ratificata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
  2. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto alla Conferenza Episcopale Italiana per fini missionari.

Art. 22
Norma di rinvio

  1. Per quanto non contemplato dal presente statuto, si fa rinvio alle norme canoniche e civili in materia di fondazioni di religione.